Recesso del socio di SNC - Responsabilità
Recesso del socio di SNC – Responsabilità – art.2290 – Rif. Cassazione Civile, sez. III, 23 ottobre 2023, n.29306
È notorio il fatto che, nelle società di persone, ove un soggetto cessi di essere socio,lo stesso continua a rispondere delle obbligazioni sociali sorte anteriormente allo scioglimento (ndr, recesso, cessione della partecipazione etc) del rapporto sociale.
Per converso il socio uscente non risponde delle obbligazioni sorte successivamente allo scioglimento del rapporto sociale, a condizione che l’avvenuto scioglimento del rapporto sociale sia opponibile ai creditori sociali.
L’art. 2290 c.c. statuisce, infatti, quanto segue:
Nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento.
Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato.
Tralascio il commento sul secondo comma dell’articolo in questione (ndr, usualmente il mezzo idoneo è la pubblicità nel Registro Imprese) e mi soffermo sul momento temporale in cui sorge l’obbligazione sociale.
La locuzione «fino al giorno in cui si verifica lo scioglimento» ha dato origine ad alcuni orientamenti giurisprudenziali contrastanti.
Il momento temporale (in cui rileva la composizione della compagine sociale) è la data nella quale la società stipula il negozio e contrae l’obbligazione ?
In prima battuta sembrerebbe la tesi più piana: pertanto, se a tale data non è stato pubblicato nel Registro Imprese il recesso del socio, l’obbligazione non può essere opponibile al terzo, non rilevando il momento successivo in cui il creditore intenti azione giudiziaria per l’inadempimento (cfr. Cass. n.24490/2013).
Vengono a mente le obbligazioni sociali che la società ha “in corso” al momento dello scioglimento del rapporto sociale, in quanto conseguenza necessaria ed inevitabile dei rapporti giuridici preesistenti.
A titolo esemplificativo, vi rientra il risarcimento di danni verificatesi prima del recesso del socio, le obbligazioni derivanti da contratti di durata (ad esempio gli importi dovuti dalla società per il pagamento delle rate di un mutuo contratto prima del recesso seppur con scadenza successiva), le obbligazioni tributarie esistenti al giorno dello scioglimento del rapporto sociale (cfr. Cass. n.17154/2017).
La tesi non è del tutto appagante.
Se è vero che le obbligazioni di una società di persone debbono ritenersi temporalmente correlate alla durata del rapporto sociale e, conseguentemente, sono escluse quelle contratte oltre la data dello scioglimento del rapporto sociale, non dovrebbe automaticamente bastare la circostanza che una determinata obbligazione sociale sia stata contratta prima dello scioglimento del rapporto sociale ove la stessa mantenga gli effetti oltre l’epoca dello scioglimento del rapporto tra il socio e la società.
Così si è espressa la Suprema Corte nella sentenza in commento relativamente ad un contratto di locazione stipulato dalla società.
A sostegno di tale interpretazione dell’art. 2290 c.c. la Corte afferma, in primo luogo, il valore significativo del dato letterale della norma, avendo il legislatore disposto una specifica limitazione nel tempo della responsabilità del socio per le obbligazioni sociali.
La Corte ha affermato che la norma non ha sancito una limitazione di detta responsabilità per le sole obbligazioni sociali contratte successivamente allo scioglimento in quanto l’uso del termine responsabilità implica l’intenzione del legislatore di non riferirsi al debito, ossia alla situazione obbligatoria come tale, cioè come fonte di vincolo per la società che l’ha contratta, bensì al momento in cui tale situazione dà luogo a responsabilità, ossia al momento in cui l’obbligazione sia divenuta esigibile e sia stata inadempiuta.
La Corte conclude, affermando che se è vero che le obbligazioni connesse a un contratto di locazione siano tutte direttamente riconducibili all’atto negoziale originario, la responsabilità del singolo socio per dette obbligazioni (già esistenti e meramente soggette a termini di esigibilità) deve ritenersi limitata nel tempo, ossia fino al giorno in cui si verifica l’eventuale scioglimento del rapporto sociale.
La sentenza in commento, a mio avviso, individua esattamente la questione (cfr. anche Cass. n.17969/2021 che – in tema di caparra confirmatoria – ha affermato l’irrilevanza della conclusione del contratto, dovendo verificare esclusivamente il momento in cui è sorta l’obbligazione restitutoria).
Il momento dell’insorgenza e/o esigibilità dell’obbligazione, correlato all’inadempimento della società, è un tema complesso poiché impone di analizzare le singole fattispecie (si pensi al tema del “momento impositivo” nelle obbligazioni tributarie).
© Avv. Luca Campana | Benacus Firm