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Clausola penale - art.1384 c.c. - riduzione ad equità

Rif. Cassazione Civile, sez. III, 20/09/2023, n.26901

L’articolo 1384 del Codice Civile recita quanto segue.

La penale può essere diminuita equamente dal giudice, se l’obbligazione principale è stata eseguita in parte ovvero se l’ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all’interesse che il creditore aveva all’adempimento.
Il quesito è il seguente.

La clausola pattuita tra le parti sulla irriducibilità della penale o la sua piena equità priva il giudice del potere di ridurla ex art.1384 c.c. ?
La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ribadisce il proprio monolitico orientamento.

Il potere di riduzione della penale, esercitabile d’ufficio, non è impedito dall’accordo delle parti circa l’irriducibilità della penale stessa, né dalla circostanza che le parti abbiano definito equa la penale.

Tale clausola è inefficace e non vincola il giudice in quanto il criterio da utilizzare NON è la valutazione della prestazione in sé astrattamente considerata, ma l’interesse che la parte ha all’adempimento della prestazione cui ha diritto, tenendosi conto delle ripercussioni dell’inadempimento sull’equilibrio delle prestazioni e della sua effettiva incidenza sulla situazione contrattuale concreta.

Detto potere di riduzione trova la sua fonte nell’interesse generale dell’ordinamento di assicurare l’equilibrio contrattuale e la natura inderogabile del principio contenuto nell’art. 1384 c.c. (cfr. Cass. n.31835/2021; Cass. n.33159/2019; Cass. n.8768/2013; Cass. n.7180/2012; Cass. n.10626/2007; Cass. n.7835/2006).

Restano, tuttavia, fermi gli oneri di allegazione e prova, incombenti sulla parte, in ordine alle circostanze rilevanti per la valutazione dell’eccessività della penale.

Non basta affermare, tout court, che la penale è eccessiva ma si deve dimostrare, ex actis, ossia dal materiale probatorio prodotto nel giudizio (senza che il giudice debba ricercarlo d’ufficio, ndr), quali siano i fatti dai quali risulti l’eccessività della penale stessa (cfr. recentemente Trib. Milano, 14/02/2023, n.1173; Trib. Roma, 03/12/2021, n.19841; Cass. n.34021/2019; Cass. n.15531/2015; Cass. n.22747/2013 e Cass. n.7180/2012).

Pertanto, nella redazione di una buona clausola contrattuale, è inutile inserire arzigogolati concetti sulla piena volontà delle parti di rendere la penale non riducibile. É invece opportuno quantificare in modo corretto (e non punitivo) la prestazione dovuta in caso d’inadempimento.

© Avv. Luca Campana | Benacus Firm

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