Arbitrato societario
ARBITRATO SOCIETARIO (Riforma Cartabia) Questo è il primo (di una serie) abstract sulla c.d. Riforma Cartabia (D.Lgs. 10 ottobre 2022, n.149, in attuazione della legge delega 26 novembre 2021, n.206, pubblicato in G.U. n.243 del 17 ottobre 2022, S.O. n.38). L’articolo 3, comma 55 del D.Lgs n.149/2022 inserisce – al Libro IV, Titolo VIII del codice di procedura civile – un nuovo capo: il capo «VI-bis» rubricato «Dell’arbitrato societario». Con tale introduzione, si è proceduto (in attuazione della legge delega) al riordino organico e alla semplificazione della normativa con l’inserimento, nel codice di procedura civile, delle norme contenute nel D.Lgs. n.5/2003. L’articolo 37, comma 1, lett, c), della Riforma ha abrogato, infatti, gli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n.5/2003 che ora sono divenuti rispettivamente gli artt. 838-bis, 838-ter, 838-quater e 838-quinquies c.p.c. Gli articoli, nel loro contenuto, sono rimasti pressoché invariati, con l’eccezione dell’art. 838-ter c.p.c. (nella parte in enfasi). Art. 838-ter (Disciplina inderogabile del procedimento arbitrale) Nel procedimento arbitrale promosso a seguito della clausola compromissoria di cui all’articolo 838-bis, l’intervento di terzi a norma dell’articolo 105 nonché l’intervento di altri soci a norma degli articoli 106 e 107 è ammesso fino alla prima udienza di trattazione. Si applica l’articolo 820, quarto comma. Le statuizioni del lodo sono vincolanti per la società. Salvo quanto previsto dall’articolo 818, in caso di devoluzione in arbitrato di controversie aventi ad oggetto la validità di delibere assembleari, agli arbitri compete il potere di disporre, con ordinanza reclamabile ai sensi dell’articolo 818-bis, la sospensione dell’efficacia della delibera. I dispositivi dell’ordinanza di sospensione e del lodo che decide sull’impugnazione devono essere iscritti, a cura degli amministratori, nel registro delle imprese. Il vecchio art.35 del D.Lgs 5/2003 prevedeva, come è noto, la non reclamabilità delle ordinanze di sospensione dell’efficacia della delibera. Ora il nuovo art.838-ter c.p.c. prevede, al contrario, l’espressa reclamabilità che, come vedremo nei prossimi abstract, è disciplinata ai sensi dell’art. 818-bis c.p.c. secondo lo strumento di cui all’art.669-terdecies c.p.c. La novella era doverosa, atteso che la concessione (o meno) della cautela sospensiva è essenziale in un giudizio che verte sulla validità della delibera assembleare. Il vaglio della Corte d’Appello è necessario per dare corretta attuazione al diritto societario sostanziale e all’ordine pubblico. Gli articoli in questione, ai sensi dell’art. 35 comma 1 (come modificato dalla legge di bilancio, 29 dicembre 2022, n.197, art.1 comma 380), si applicano ai procedimenti instaurati dopo 28 febbraio 2023. © Avv. Luca Campana | Benacus Firm
Clausola arbitrale soppressa – cessazione amministratori – competenza
Clausola arbitrale soppressa – cessazione amministratori – competenza Rif. Cassazione Civile, sez. VI, ord., 2 marzo 2023, n. 6221 Il tema, approdato alla Suprema Corte, con ricorso per regolamento di competenza attiene alla validità (o meno) di una clausola compromissoria contenuta in uno statuto sociale e poi soppressa per effetto di una delibera intervenuta dopo la cessazione dell’amministratore dalla propria carica. La lite tra la società e l’ex amministratore è devoluta al Tribunale o al Collegio Arbitrale ? Il Tribunale di Bologna ha disatteso l’eccezione di incompetenza sollevata dall’ex amministratore, osservando come dovesse trovare applicazione l’art. 5 c.p.c., in forza del quale, ai fini della determinazione della competenza, si deve aver riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della domanda.Ma la soppressione della predetta clausola è opponibile all’ex amministratore dopo la sua intervenuta cessazione dalla carica ?La Suprema Corte, con l’ordinanza in commento, innanzitutto conferma il principio per cui, la clausola compromissoria non è un patto accessorio del contratto (ndr statuto sociale) nel quale è inserita ed ha una propria individualità ed autonomia, nettamente distinte da quella del contratto cui accede. Pertanto rientrano nella sfera di operatività di detta clausola anche le controversie che insorgono dopo la cessazione del contratto, quando siano dipendenti da fatti pregressi (cfr. Cass. n.8028/1992). In tal senso, la cessazione del rapporto che lega l’amministratore alla società non è idonea a determinare l’inapplicabilità, alle controversie relative a fatti insorti in costanza di quel rapporto, della clausola compromissoria che era deputata a regolare proprio i rapporti tra la società e il suo organo amministrativo. La Corte afferma, infatti, che la vincolatività della clausola compromissoria rispetto agli amministratori, poggia sull’accettazione dell’incarico da parte dei medesimi e trae origine da un atto di volontà a contenuto negoziale. Con tale accettazione essi manifestano implicitamente l’intendimento di compromettere in arbitri le controversie che li riguardano, ove l’atto costitutivo contenga una clausola compromissoria che ricomprenda le controversie in questione. Pertanto, su di un piano generale, una modifica dell’atto costitutivo nel senso dell’introduzione o della soppressione della clausola compromissoria non è opponibile al soggetto (socio, amministratore, liquidatore o sindaco) che non vi abbia prestato adesione. In secondo luogo, proprio la disciplina contemplata per le modifiche dell’atto costitutivo nei confronti del socio chiarisce che l’inopponibilità di tali modifiche a tale soggetto si attua attraverso il recesso che – se operato – rende inopponibile il mutamento del contratto sociale cui il socio non intende aderire. A maggior ragione – afferma la Corte – tale modifica che si attui dopo che il recesso è stato esercitato non avrà motivo di operare e, per una elementare esigenza di coerenza del sistema, deve ritenersi che analoga modifica non possa operare nei confronti dell’amministratore che sia cessato dall’incarico. Il fondamento pattizio della competenza arbitrale ammette, conclude la Corte, che l’ex amministratore possa aderire alla modifica relativa alla competenza arbitrale che sia intervenuta dopo la cessazione dalla carica. Ma ove, a seguito del venir meno del rapporto organico tra l’amministratore e la società, non sia concretamente intervenuta tra le parti alcuna pattuizione volta a derogare alla competenza arbitrale, la clausola compromissoria continua ad essere l’unica fonte regolatrice della competenza relativa alle controversie insorte tra i predetti soggetti. © Avv. Luca Campana | Benacus Firm