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Arbitrato – Potere Cautelare degli arbitri

Arbitrato – Potere Cautelare degli arbitri (riforma Cartabia) Il terzo abstract sulla riforma Cartabia prosegue sul tema dell’arbitrato ed è dedicato alla nuova formulazione dell’art.818 c.p.c. Il previgente art.818 c.p.c. prevedeva che gli arbitri non potessero concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge. Il nuovo art.818 c.p.c. recita quanto segue:Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio. La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva. Prima dell’accettazione dell’arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell’art. 669-quinquies.La riforma ha finalmente attribuito al Collegio Arbitrale il potere di emettere misure cautelare per le materie attribuite alla propria competenza, naturalmente ove la convenzione di arbitrato lo preveda espressamente. Si tratta di un potere che era già riconosciuto in altri ordinamenti ma mancava nel nostro. La riforma, in una ottica deflattiva del procedimento ordinario, in favore di istituti alternativi o concorrenti, ha colmato lacuna, rendendo «appetibile» il ricorso all’istituto dell’arbitrato. Il potere coercitivo degli arbitri è comunque soggetto a reclamo. Il nuovo art. 818-bis c.p.c. prevede, infatti, che la misura cautelare accolta (o negata) dagli arbitri sia reclamabile avanti alla Corte d’Appello competente per territorio, per i motivi di cui all’art.829 c.p.c. o per contrarietà all’ordine pubblico. Il nuovo art. 818-ter c.p.c. prevede, infine, che l’attuazione della misura cautelare rimanga affidata (ex artt. 669-duodecies e 677 c.p.c.) al controllo del Tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato o, se la sede non è in Italia, del Tribunale del luogo ove la misura cautelare deve essere attuata. La ratio di tale ultima norma è evidente: gli arbitri sono soggetti privati privi dello ius imperii e di poteri coercitivi propri del giudice ordinario. Gli articoli in questione, ai sensi dell’art. 35, comma 1 (come modificato dalla legge di bilancio, 29 dicembre 2022, n.197, art.1 comma 380), si applicano ai procedimenti instaurati dopo 28 febbraio 2023. © Avv. Luca Campana | Benacus Firm

Arbitrato societario – Nomina e Ricusazione arbitri

Arbitrato – Nomina e Ricusazione degli arbitri (riforma Cartabia) Il secondo abstract sulla Riforma Cartabia (qui il primo) prosegue sul tema dell’arbitrato. La nuova formulazione dell’art. 810 c.p.c. stabilisce che la nomina degli arbitri debba avvenire nel rispetto di criteri che assicurano trasparenza, rotazione ed efficienza e, a tal fine, della nomina viene data notizia sul sito dell’ufficio giudiziario. Le garanzie d’indipendenza e imparzialità vengono rafforzate sia con la modifica dell’art. 813 c.p.c. che disciplina l’accettazione degli arbitri sia con la modifica dell’art. 815 c.p.c che disciplina la ricusazione degli stessi. Procediamo con ordine. L’accettazione dell’arbitro ex art. 813 c.p.c. (oltre al requisito – già previsto – della forma scritta) deve essere accompagnata da una dichiarazione nella quale l’arbitro deve indicare la sussistenza o l’insussistenza di circostanze rilevanti che possano legittimare la sua ricusazione, ai sensi dell’art. 815 c.p.c. Tale dichiarazione deve essere rinnovata il presenza di circostanze sopravvenute. L’omessa (tout court, ndr) dichiarazione legittima la parte a chiedere la decadenza dell’arbitro, entro 10 giorni dalla sua accettazione, secondo le forme di cui all’art. 813-bis c.p.c. (ricorso al Presidente del Tribunale competente ed ordinanza non impugnabile, ndr). Probabilmente sovrabbondate è la previsione dell’omessa indicazioni di circostanze rilevanti che possano legittimare la sua ricusazione. Basterebbe a rigore, infatti, la dichiarazione d’insussistenza di motivi di ricusazione (il più contiene il meno); inoltre, ove l’arbitro abbia omesso di dichiarare circostanze rilevanti ai fini della sua ricusazione, la sanzione è sempre la decadenza. L’art.815 c.p.c., tuttavia, già prevede la ricusazione per la sopravvenuta conoscenza di una delle relative cause (tra cui – come vedremo – quella introdotta al n.6-bis). Residuerebbe solo l’ipotesi (veramente rara) in cui l’arbitro dichiara circostanze rilevanti per la sua ricusazione e la parte accetta tale nomina. Infine, l’art. 815 c.p.c. introduce una nuova causa di ricusazione e cioè la sussistenza di «… altre gravi ragioni di convenienza, tali da incidere sull’indipendenza o sull’imparzialità dell’arbitro».Si tratta, invero, di una reintroduzione in quanto, ante riforma del 2006, l’art. 815 c.p.c. prevedeva già una esplicito rinvio all’art. 51 c.p.c. (le c.d. gravi ragioni di convenienza del Giudice). Posto che l’elenco contenuto all’art. 815 c.p.c. è tassativo, la reintroduzione di una causa di ricusazione a fattispecie aperta è lodevole ma rischia di ottenere un effetto boomerang sui principi di semplificazione e celerità cui è ispirata la riforma. Gli articoli in questione, ai sensi dell’art. 35, comma 1 (come modificato dalla legge di bilancio, 29 dicembre 2022, n.197, art.1 comma 380), si applicano ai procedimenti instaurati dopo 28 febbraio 2023. © Avv. Luca Campana | Benacus Firm

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