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Arbitrato - Potere Cautelare degli arbitri (riforma Cartabia)

Il terzo abstract sulla riforma Cartabia prosegue sul tema dell’arbitrato ed è dedicato alla nuova formulazione dell’art.818 c.p.c.

Il previgente art.818 c.p.c. prevedeva che gli arbitri non potessero concedere sequestri, né altri provvedimenti cautelari, salva diversa disposizione di legge.

Il nuovo art.818 c.p.c. recita quanto segue:
Le parti, anche mediante rinvio a regolamenti arbitrali, possono attribuire agli arbitri il potere di concedere misure cautelari con la convenzione di arbitrato o con atto scritto anteriore all’instaurazione del giudizio. La competenza cautelare attribuita agli arbitri è esclusiva.

Prima dell’accettazione dell’arbitro unico o della costituzione del collegio arbitrale, la domanda cautelare si propone al giudice competente ai sensi dell’art. 669-quinquies.
La riforma ha finalmente attribuito al Collegio Arbitrale il potere di emettere misure cautelare per le materie attribuite alla propria competenza, naturalmente ove la convenzione di arbitrato lo preveda espressamente.

Si tratta di un potere che era già riconosciuto in altri ordinamenti ma mancava nel nostro. La riforma, in una ottica deflattiva del procedimento ordinario, in favore di istituti alternativi o concorrenti, ha colmato lacuna, rendendo «appetibile» il ricorso all’istituto dell’arbitrato.

Il potere coercitivo degli arbitri è comunque soggetto a reclamo.

Il nuovo art. 818-bis c.p.c. prevede, infatti, che la misura cautelare accolta (o negata) dagli arbitri sia reclamabile avanti alla Corte d’Appello competente per territorio, per i motivi di cui all’art.829 c.p.c. o per contrarietà all’ordine pubblico.

Il nuovo art. 818-ter c.p.c. prevede, infine, che l’attuazione della misura cautelare rimanga affidata (ex artt. 669-duodecies e 677 c.p.c.) al controllo del Tribunale nel cui circondario è la sede dell’arbitrato o, se la sede non è in Italia, del Tribunale del luogo ove la misura cautelare deve essere attuata.

La ratio di tale ultima norma è evidente: gli arbitri sono soggetti privati privi dello ius imperii e di poteri coercitivi propri del giudice ordinario.

Gli articoli in questione, ai sensi dell’art. 35, comma 1 (come modificato dalla legge di bilancio, 29 dicembre 2022, n.197, art.1 comma 380), si applicano ai procedimenti instaurati dopo 28 febbraio 2023.

© Avv. Luca Campana | Benacus Firm

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